Regione Sicilia. LR 1/2026. Fondo perduto in sostegno alle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato. FONDO PERDUTO
Il contributo è concesso per ogni nuova assunzione a tempo indeterminato, anche per effetto di trasformazione di contratto a termine, effettuata a decorrere dal 9 gennaio 2026, presso una sede lavorativa ubicata nel territorio regionale. Sono esclusi i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
Area Geografica: Sicilia
Scadenza:31/12/2026
Beneficiari: Possono accedere al contributo a fondo perduto i datori di lavoro operatori economici del settore privato per tali intendendosi qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica, alla data di presentazione
dell’istanza di erogazione soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
Risultare titolari di Partita IVA attiva;
Disporre di almeno un’unità produttiva nel territorio della Regione Siciliana;
Non trovarsi in stato di liquidazione volontaria, non essere sottoposti a procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
Non aver subito, nei tre anni precedenti l’istanza, provvedimenti sanzionatori definitivi per violazioni delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
Essere in possesso di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare;
Rispettare gli obblighi di assunzione, salvo il caso di assolvimento degli stessi tramite pagamento delle sanzioni.
Sono espressamente esclusi dal beneficio:
a) Gli operatori economici del settore agricolo (Sezione ATECO A), ad esclusione delle imprese operanti nel comparto agroindustriale;
b) Gli enti pubblici economici.
Spese finanziate: E’ considerato ammissibile a finanziamento il costo del personale utile alla determinazione del contributo è costituito esclusivamente dalle seguenti voci di spesa sostenute e documentate nel Libro Unico del Lavoro (LUL) per il lavoratore cui è collegata l’agevolazione:
a) Retribuzione Annua Lorda (RAL), comprensiva di paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità, ratei di tredicesima e quattordicesima, nonché superminimi individuali e premi di produzione, purché costanti e contrattualizzati;
b) Contributi Previdenziali, per la quota a carico del datore di lavoro versata agli enti previdenziali (INPS o altre Casse);
c) Premi INAIL, per la quota parte del premio assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali riferibile al lavoratore agevolato;
d) Trattamento di Fine Rapporto (TFR), ossia la quota maturata mensilmente nel periodo di riferimento.
Agevolazione: Il contributo è riconosciuto in misura pari al 15% del costo del personale qualora ricorra almeno una delle condizioni descritte di seguito.
La maggiorazione è riconosciuta ai datori di lavoro che dimostrino, attraverso idonea documentazione:
a) l’introduzione, a far data dalla pubblicazione della l.r. 1 del 2026 ed entro la data di presentazione della domanda di accesso al contributo, di un piano di welfare regolato da accordo sindacale o regolamento aziendale, che preveda l’erogazione di beni o servizi con finalità sociale;
b) il conseguimento, a far data dalla pubblicazione della l.r. 1 del 2026 ed entro la data di presentazione della domanda di accesso al contributo, di una certificazione ESG di sostenibilità rilasciata da organismi accreditati;
c) la realizzazione, nel corso dell’esercizio precedente quello di presentazione della domanda, di investimenti finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza, eccedenti gli obblighi minimi, per un importo pari ad almeno l’uno per cento dei ricavi relativi all’esercizio medesimo.
La maggiorazione è altresì riconosciuta qualora il datore di lavoro comprovi la sottoscrizione di accordi collettivi o individuali, a favore di tutto il personale, che sanciscono la riduzione stabile dell’orario a 35 ore settimanali mantenendo l’invarianza della retribuzione globale di fatto come definita dal CCNL applicato.
La maggiorazione è altresì riconosciuta per l’assunzione di:
a) Donne;
b) Personale di età superiore a 50 anni che risulti in stato di disoccupazione documentato da almeno due anni.
Le agevolazioni previste dal presente decreto sono, in ogni caso, concesse nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) de minimis.
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